Nell'anno 2017 l'associazione è sponsorizzata da AGOS - Agenzie di Empoli e Pontedera

Statuto

NOTAIO

DOTT. SALVATORE CATANIA

VIA VOLTURNO, 24

TEL. 050 503778 FAX 050 2208963

N. 2661 del Repertorio                                                                            N. 1090 della Raccolta

 

ATTO COSTITUTIVO ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

 

L'anno duemilasette il giorno quindici del mese di maggio, in Pisa, nel mio studio, Via Volturno numero civico ventiquattro.

Avanti a me Dottor SALVATORE CATANIA Notaio residente in Pisa, iscritto presso il Collegio Notarile di Pisa

SONO PRESENTI

- BELLE’ GIUSEPPE, nato a Fosdinovo il 21 maggio 1947, residente a Montignoso, via Marina numero civico 75, codice fiscale BLL GPP 47E21 D735Y;

- BINI MICHELE, nato il 16 ottobre 1978 a Pisa, ivi residente, Via Nino Bixio numero civico 26, codice fiscale BNI MHL 78R16 G702T;

- corti Danilo, nato a Pisa il 23 agosto 1942, residente a San Giuliano Terme, frazione Pontasserchio, Via De Gasperi numero civico 56, codice fiscale CRT DNL 42M23 G702G;

- D’ARCHI NICOLA, nato a Summonte il 5 dicembre 1950, residente a Piombino, località Riotorto, Via Vulnera numero civico 20, codice fiscale DRC NCL 50T05 L004P;

- MERLO ALBERTO, nato a Volpago del Montello il 2 ottobre 1932, residente a Livorno, Via Roma numero civico 154, codice fiscale MRL LRT 32R02 M118B;

- MUGNAINI MARCO, nato a San Giuliano Terme il 2 gennaio 1943, residente a Pisa, Via Andrea Pisano numero civico 61, codice fiscale MGN MRC 43°02 A562E;

- PORTA FABRIZIO, nato a Carrara il 2 giugno 1952, residente a Pisa, Via Arcangeli numero civico 4, codice fiscale PRT FRZ 52H02 B832H;

- SACCHELLI RENATO, nato a Seravezza il 25 settembre 1930, residente a Cascina, Via Profeti numero civico 134/C, codice fiscale SCC RNT 30P25 I622A;

- SALVADORI ROBERTO, nato a Cascina il 14 febbraio 1939, residente a Pisa, Via Andrea Cisalpino numero civico 7, codice fiscale SLV RRT 39B14 B950B;

- SERRA SALVATORE, nato a Aidomaggiore il 13 febbraio 1932, residente a Livorno, Via Giotto numero civico 4, codice fiscale srr svt 32b13 a097y;

- vecchiatto carlo, nato a Udine il 13 dicembre 1939, residente a Suvereto, Via Costa numero civico 7, codice fiscale VCC CRL 39T13 L483H.

Io Notaio sono certo dell’identità personale dei comparenti, tutti cittadini italiani, i quali

convengono

ARTICOLO 1

- E' costituita tra i comparenti una associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, denominata “ASSOCIAZIONE fiamme gialle toscana” in forma breve “ASSOCIAZIONE F.G. TOSCANA”.

ARTICOLO 2

– L’associazione ha sede in Pisa, Lungarno Galilei numero civico 21, presso la sede dell’A.N.F.I..

ARTICOLO 3

– L’associazione svolge attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In relazione a ciò, l’associazione potrà svolgere, organizzare e gestire, nel rispetto delle vigenti leggi in materia e nei limiti dell’art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni:

-         attività produttive;

-         assistenza sociale e socio sanitaria;

-         beneficenza;

-         istruzione, formazione ed aggiornamento;

-         tutela dei diritti civili;

-         protezione civile;

-         affari istituzionali;

-         attività culturali e turismo;

-         attività legate al territorio ed all’ambiente.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni economiche, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico), necessarie o utili al perseguimento degli scopi associativi.

A tal fine, l’associazione potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali e di ogni altro ente.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 4

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a)      quote di iscrizione;

b)      quote associative annuali;

c)      donazioni, eredità e legati;

d)       contributi volontari anche da parte di enti pubblici, comunitari e privati;

e)      entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)        proventi derivanti dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi;

g)      erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h)      entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali, a titolo meramente esemplificativo, feste e sottoscrizioni anche a premi;

i)        altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale, ivi comprese rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

La quota di iscrizione dei soci che entreranno a fare parte dell’associazione durante il primo anno viene determinata in euro 5,00 (cinque virgola zero zero).

ARTICOLO 5

 – La durata dell’associazione è illimitata

ARTICOLO 6

 – Gli organi sociali sono:

-         l’Assemblea dei soci;

-         il Consiglio Direttivo;

-         il Collegio dei Revisori dei Conti;

-         il Collegio dei Probiviri.

Il loro funzionamento è regolato dell’allegato Statuto Sociale.

Le persone che hanno stipulato il presente atto costitutivo assumono la qualifica di “soci fondatori” dell’associazione.

Per il primo quinquennio e fino al 15 maggio 2012 a comporre il Consiglio Direttivo vengono nominati i signori:

-         Mugnaini Marco, Presidente;

-         Bini Michele, Vice Presidente;

-         Corti Danilo, Tesoriere;

-         Belle’ Giuseppe, Consigliere;

-         D’Archi Nicola, Consigliere;

-         Merlo Alberto, Consigliere;

-         Porta Fabrizio, Consigliere;

-         Sacchelli Renato, Consigliere;

-         Salvatori Roberto, Consigliere;

-         Serra Salvatore, Consigliere;

-         Vecchiatto Carlo, Consigliere.

Tutti i nominati dichiarano di accettare la carica.

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettando al Consiglio Direttivo l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione medesima.

ARTICOLO 7

– Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali ove hanno diritto al voto. Possono farsi rappresentare, per delega, da altri soci: ogni socio non può rappresentare più di altri due soci, oltre se stesso. Essi sono tenuti a contribuire alla vita dell’associazione con la quota di iscrizione e la quota associativa, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Coloro che volessero entrare a far parte dell’associazione dovranno presentare domanda di ammissione, controfirmata da tre soci, ai sensi dell’art. 7 dell’allegato Statuto sociale.

ARTICOLO 8

– L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2007.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre, entro il 31 marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e, entro il 31 ottobre di ciascun anno, quello preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci, secondo le modalità di cui all’allegato Statuto Sociale.

ARTICOLO 9

–In ogni caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea che nomina i liquidatori fissa i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale, ai sensi dell’art. 3, lettera 1), della citata legge 7 dicembre 2000 n. 383, così come vigente e fatta comunque salva la diversa destinazione imposta dalla legge in vigore al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 10

– L’associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo Statuto Sociale che, debitamente sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e per quanto non espressamente contemplato, dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia.

Le spese del presente atto, relative e consequenziali, sono a carico dell’associazione che invoca l’esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del citato Decreto Legislativo n. 460 del 1997, che ha introdotto l’art. 27 bis nella Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.

I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura dell’allegato.

Richiesto io Notaio ricevo quest’atto da me letto ai comparenti i quali l’approvano.

Quest’atto è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte è completato da me Notaio su otto pagine di due fogli fin qui e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti diciannove.

Firmato: Bellè Giuseppe – Michele Bini – Corti Danilo – D’Archi Nicola – Alberto Merlo – Mugnaini Marco – Porta Fabrizio – Renato Sacchelli – Salvatori Roberto – Serra Salvatore – Carlo Vecchiatto – Salvatore Catania Notaio ( segue impronta del sigillo ).

E’ copia conforme all’originale, consta di dodici pagine, unitamente all’allegato e si rilascia per uso consentito.

Pisa, 23 maggio 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUTO SOCIALE

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

E’ costituita l’associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, denominata “ASSOCIAZIONE FIAMME GIALLE TOSCANA” in forma breve “ASSOCIAZIONE F.G. TOSCANA”.

ARTICOLO 2

L’associazione ha sede in Pisa, Lungarno Galilei numero civico 21, presso la sede dell’A.N.F.I..

ARTICOLO 3

L’associazione è apolitica, apartitica e senza scopo di lucro.

ARTICOLO 4

La durata dell’associazione è illimitata.

ARTICOLO 5

L’associazione svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L’associazione si ispira ai principi ed ai valori fondanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia(A.N.F.I.), con sede in Roma.

In relazione a ciò, l’associazione potrà svolgere, organizzare e gestire, nel rispetto delle vigenti leggi in materia e nei limiti dell’art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni:

-         attività produttive;

-         assistenza sociale e socio sanitaria;

-         beneficenza;

-         istruzione, formazione ed aggiornamento;

-         tutela dei diritti civili;

-         protezione civile;

-         affari istituzionali;

-         attività culturali e turismo;

-         attività legate al territorio ed all’ambiente.

L'Associazione potrà inoltre compiere tutte le operazioni economiche, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (non nei confronti del pubblico), necessarie o utili al perseguimento degli scopi associativi.

A tal fine, l’associazione potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze comunitarie, statali, regionali e di ogni altro ente.

L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II

SOCI

ARTICOLO 6

I soci, persone fisiche e giuridiche, si distinguono in:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Onorari;

c) Soci Sostenitori;

d) Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori  quelli che sottoscrivono lo Statuto al momento della costituzione dell’associazione.

Sono Soci Onorari coloro che hanno particolare lustro all’Associazione. Vengono proposti dal Consiglio Direttivo.

Sono Soci Sostenitori coloro che, su loro domanda scritta, accolta dal Consiglio Direttivo, si impegnano a versare una quota annua pari a minimo cinque volte la quota associativa ordinaria.

Sono Soci Ordinari, coloro che versano una quota associativa annua nella misura ordinaria.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volti a garantire l’effettività del rapporto stesso.

E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

ARTICOLO 7

Sono ammessi a far parte dell’associazione tutti coloro che ne facciano domanda controfirmata da tre soci e si impegnino ad accettare il presente Statuto ed i regolamenti che saranno emanati.

Sulla domanda di ammissione decide, in maniera inappellabile, il Consiglio Direttivo dell’associazione.

Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalità ed i programmi dell’associazione, si impegnano a partecipare alle attività dell’associazione stessa, comprese le persone giuridiche o gli enti di tipo associativo, purchè non abbiano scopo di lucro e perseguano fini di utilità sociale nei settori di cui al precedente art. 5.

La qualifica di socio viene assunta a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ARTICOLO 8

I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell’associazione con la quota di iscrizione e la quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

Le predette quote non sono rivalutabili né trasmissibili, nemmeno per successione a causa di morte.

L’attività svolta, a qualsiasi titolo, dai soci è da intendersi a carattere di volontariato e non da diritto a retribuzione o compenso di sorta; è fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute, purchè dettagliatamente documentate.

Il Consiglio Direttivo può stipulare contratti di lavoro con i soci che si dedicano a tempo pieno alle attività sociali, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 9

La qualità di socio si perde:

a)      per la perdita dei requisiti di base ai quali è avvenuta l’ammissione;

b)      per dimissioni;

c)      per espulsione deliberata dal Consiglio Direttivo dell’associazione.

Il socio che cessi di appartenere all’associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del socio defunto, non conserva alcun diritto sul patrimonio sociale né può riavere quanto già versato.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 10

Gli organi sociali sono:

-         l’Assemblea dei Soci;

-         il Consiglio Direttivo;

-         il Collegio dei Revisori dei Conti;

-         il Collegio dei Probiviri.

In seno all’associazione vige il principio di libera eleggibilità agli organi sociali.

TITOLO IV

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 11

L’Assemblea, costituita da tutti i soci, è ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria si riunisce due volte l’anno entro il mese di aprile per l’approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta nell’anno precedente; entro il mese di novembre, per l’approvazione del bilancio di previsione e del programma delle attività.

Nell’anno in cui scadono le cariche sociali, il rinnovo deve essere inserito nell’ordine del giorno dell’Assemblea che approva il bilancio.

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo prima della scadenza, l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni a cura dello stesso Presidente dimissionario.

L’Assemblea straordinaria delibera in ordine alle seguenti materia:

-         modifiche dello Statuto Sociale;

-         scioglimento e liquidazione dell’associazione;

-         devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 12

Le assemblee vengono indette mediante avviso al domicilio dei soci, con anticipo di cinque giorni sulla data stabilita per la convocazione.

L’avviso dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora di convocazione. La seconda convocazione può essere indetta nello stesso giorno, con almeno un’ora di intervallo.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, salvo diverso parere dell’assemblea; in tal caso, presiederà il socio più anziano presente che nomina il segretario.

ARTICOLO 13

L’assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni si intendono approvate dall’assemblea quando raccolgono il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

L’assemblea straordinaria è valida se è presente, sia in prima che in seconda convocazione, almeno un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle assemblee sociali ove hanno diritto al voto. Possono farsi rappresentare, per delega, da altri soci: ogni socio non può rappresentare più di altri due soci, oltre se stesso.

Per ogni riunione dovrà essere redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nelle assemblee straordinarie, le funzioni di segretario dovranno essere svolte da un Notaio.

ARTICOLO 14

L’assemblea ordinaria nomina il Presidente, quindi i Consiglieri che formeranno il Consiglio Direttivo, poi i Revisori dei Conti e i Probiviri.

ARTICOLO 15

Il Presidente dell’associazione, eletto direttamente dall’assemblea è il legale rappresentante dell’associazione.

A lui spetta la firma sociale e la rappresentanza, di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli può nominare procuratori speciali per singoli affari.

Presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. In caso di rinuncia al mandato, deve presentare le dimissioni direttamente all’assemblea.

TITOLO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da tre a undici. Dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Esprime nel proprio seno:

-         un Vicepresidente;

-         un Segretario;

-         un Tesoriere.

-         Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritiene opportuno. La convocazione può essere fatta anche oralmente, almeno ventiquattro ore prima della riunione, ma deve contenere l’ordine del giorno.

 

ARTICOLO 17

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere al fine di decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione, nonché per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

a)      fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;

b)      decide sugli investimenti patrimoniali;

c)      stabilisce l’importo della quota di iscrizione e della quota associativa annua;

d)      delibera sull’ammissione dei soci;

e)      decide sull’attività e sulle iniziative dell’associazione e sulla collaborazione con i terzi;

f)        stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

ARTICOLO 18

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta egli è impedito a rappresentare l’associazione.

ARTICOLO 19

Per ogni riunione del Consiglio Direttivo, il Segretario redige apposito verbale.

ARTICOLO 20

Il Tesoriere è responsabile della cassa sociale e tiene aggiornato il registro delle entrate, delle uscite e dei movimenti finanziari,. Redige il rendiconto finanziario, il conto patrimoniale ed il bilancio preventivo, prepara la relazione annuale di cassa da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori. Cura tutti gli incassi ed i pagamenti ed ha la firma sociale sui conti postali e bancari intestati all’associazione.

Compila e conserva l’inventario dei beni patrimoniali dell’associazione.

Comunica al Consiglio Direttivo lo stato di morosità dei soci per gli opportuni provvedimenti.

TITOLO VI

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri, con idonea capacità professionale, scelti tra i soci che non ricoprono incarichi amministrativi o tra non soci. I revisori possono assistere, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull’amministrazione dell’associazione, esaminano ed approvano, sottoscrivendolo, il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all’assemblea dei soci.

I revisori dei conti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

TITOLO VII

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 22

L’assemblea nomina il Collegio dei Probiviri formato da tre membri, anche non soci, i quali durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Tutte le eventuali controversie, eccezion fatta per quelle riservate alla competenza inderogabile dell’Autorità Giudiziaria, tra gli associati, relative al rapporto associativo e tra essi e l’associazione e i suoi organi saranno devolute ai probiviri, i quali giudicheranno ex bono et equo, senza formalità di procedura.

TITOLO VIII

IL PATRIMONIO

ARTICOLO 23

Il patrimonio dell’associazione è costituito da:

a)      quote di iscrizione;

b)      quote associative annuali;

c)      donazioni, eredità e legati;

d)      contributi volontari, anche da parte di enti pubblici, comunitari e privati;

e)      entrate derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, comunque finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi;

f)        erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g)      entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali, a titolo meramente esemplificativo, feste e sottoscrizioni anche a premi;

h)      altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale, ivi comprese rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.

 

 

 

TITOLO IX

BILANCIO

ARTICOLO 24

L’esercizio sociale va dell’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre,entro il 10 febbraio di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e, entro il 10 dicembre di ciascun anno, quello preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea dei soci, secondo le modalità di cui al presente Statuto.

I bilanci dell’associazione sono pubblici e devono rimanere depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne volessero prendere visione. Il principio della libera consultabilità vige in riferimento a tutti i libri sociali.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti , neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o vengano effettuate a favore di altra Onlus che per legge, statuto o regolamento faccia parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO X

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25

In ogni caso di scioglimento dell’associazione, l’assemblea che nomina i liquidatori fissa i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo a fini di utilità sociale, ai sensi dell’art. 3, lettera 1), della citata legge 7 dicembre 2000 n. 383, così come vigente e fatta comunque salva la diversa destinazione imposta dalla legge in vigore al momento dello scioglimento.

ARTICOLO 26

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civilee alle leggi speciali in materia.

 

 

SEGUONO LE FIRME DEI SOCI FONDATORI

 

Segue timbro a secco e firma di:Dr. Salvatore Catania, notaio in Pisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA GENERALE

 

DELIBERA IN ORDINE ALLA MODIFICA DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO AI SENSI DELL’ART. 11 – 5° COMMA DELLO STATUTO

DELL’ ASSOCIAZIONE FIAMME GIALLE TOSCANA

– COME DA ROGITO NOTAIO DOTT. SALVATORE CATANIA - N. 2661 DEL REPERTORIO E N. 1090 DELLA RACCOLTA – STIPULATO IL 15 MAGGIO E REGISTRATO A PISA IL 23 MAGGIO 2007

 

L’Assemblea Generale dei Soci dell’Associazione di promozione sociale denominata FIAMME GIALLE TOSCANA – regolarmente convocata – si è riunita il giorno  19 aprile 2008 e, tra l’altro, ha deliberato – all’unanimità dei presenti e dei rappresentati – di apportare alcune integrazioni all’atto costitutivo dell’Associazione, come meglio in calce specificato:

In particolare viene deliberato di:

 

·        art. 3 Atto costitutivo: aggiungere, dopo il secondo comma ”l’Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. L’Ente opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo in campo sociale - sanitario a favore dei propri Soci e delle loro famiglie, dei  Soci A.N.F.I. (tutte le Categorie, simpatizzanti compresi), delle loro famiglie, nonché del personale in servizio attivo del Corpo della Guardia di Finanza e delle proprie famiglie; il tutto conforme al dettato della Legge 383/2000”. Tale disposizione deve essere aggiunta, in sostituzione del secondo comma, all’art. 5 dell’allegato Statuto.

.

·        l’ultimo comma dell’art. 6 dell’atto costitutivo dovrà essere sostituito con la  seguente disposizione:” Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell’associazione, di fronte ai terzi ed  in giudizio, spettando al Consiglio Direttivo l’amministrazione ordinaria ed all’Assemblea dei Soci l’amministrazione straordinaria dell’associazione medesima”.

 

·        Sostituire l’ultimo comma dell’art. 8 dello Statuto con il seguente:” il Presidente può stipulare contratti di lavoro con i soci che si dedicano a tempo pieno alle attività sociali, nel rispetto delle disposizioni vigenti”.

 

·        il primo comma dell’art. 17 dello Statuto dovrà essere sostituito con il seguente: “il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere al fine di decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’Associazione, nonché per la sua direzione ed amministrazione ordinaria mentre per la direzione ed amministrazione straordinaria il potere è demandata all’Assemblea dei soci”.

 

Il presente atto costituisce parte integrante del verbale dell’Assemblea Generale del 19 aprile 2008.

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo                            Il Segretario dell’Assemblea

      Mugnaini Geom. Marco                                                  Bini Avv. Michele

seguono le firme dei soci presenti